Art. 10
Controlli delle licenze di importazione
In vigore dal 24 giu 2021
Controlli delle licenze di importazione
1. Nell'eseguire i controlli doganali a norma degli articoli da 46 a 49 del regolamento (UE) n. 952/2013, l'ufficio doganale al quale è presentata la dichiarazione in dogana per l'importazione dei beni culturali si accerta che i beni presentati corrispondano a quelli descritti nella licenza di importazione e che nella dichiarazione in dogana si faccia riferimento a tale licenza.
2. Qualora i beni culturali siano vincolati al regime di deposito doganale di cui all'articolo 240 del regolamento (UE) n. 952/2013, il numero di classificazione tariffaria corrispondente nella TARIC è indicato nella dichiarazione in dogana.
3. Qualora i beni culturali siano vincolati al regime di zona franca, i controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dall'ufficio doganale competente presso il quale è presentata la licenza di importazione conformemente all'articolo 245, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Il titolare dei beni indica il numero di classificazione tariffaria corrispondente nella TARIC all'atto della presentazione dei beni in dogana.
Storico versioni
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