Art. 8
Tasso di cofinanziamento
In vigore dal 24 giu 2021
Tasso di cofinanziamento
1. Lo Strumento può finanziare fino all’80 % dei costi totali ammissibili di un’azione.
2. I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in casi eccezionali debitamente giustificati.
Storico versioni
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