Art. 8 · Tasso di cofinanziamento

Art. 8

Tasso di cofinanziamento

In vigore dal 24 giu 2021
Tasso di cofinanziamento 1.   Lo Strumento può finanziare fino all’80 % dei costi totali ammissibili di un’azione. 2.   I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in casi eccezionali debitamente giustificati.
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