Art. 6 · Azioni ammissibili

Art. 6

Azioni ammissibili

In vigore dal 24 giu 2021
Azioni ammissibili 1.   Per essere ammissibili al finanziamento nell’ambito dello Strumento, tali azioni devono soddisfare i seguenti requisiti: a) attuare gli obiettivi stabiliti all’; e b) sostenere l’acquisto, la manutenzione o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale, comprese attrezzature innovative che impiegano tecnologie di rilevazione, aventi una o più delle finalità seguenti di controllo doganale: 1) ispezione non invasiva; 2) indicazione di oggetti nascosti sulle persone; 3) rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi; 4) analisi di campioni in laboratori; 5) campionamento e analisi in loco di campioni; 6) ispezione con apparecchi portatili. L’allegato I contiene un elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale di cui al primo comma, punti da 1 a 6. 2.   In casi debitamente giustificati, le azioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono riguardare anche l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di testare nuovi elementi delle attrezzature o nuove funzionalità per gli elementi esistenti delle attrezzature in condizioni operative. 3.   A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto dell’entrata in vigore tardiva del presente regolamento e al fine di evitare rinvii nel sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio all’interesse dell’Unione di essere adeguatamente attrezzata per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell’unione doganale, i costi sostenuti in relazione ad azioni che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento possono, per un periodo limitato, essere considerati in via eccezionale ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il presente regolamento aggiornando, se necessario, l’elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale di cui all’allegato I. 5.   Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente per i controlli doganali, ma possono essere utilizzate anche per altre finalità, a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e di indagini, fra cui il controllo di persone. Tali attrezzature per il controllo doganale non sono scambiate sistematicamente tra le autorità doganali e altre autorità di frontiera. 6.   La Commissione incoraggia lo svolgimento di appalti e di test comuni riguardo alle attrezzature per il controllo doganale da parte di due o più Stati membri.
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