Art. 5
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
In vigore dal 24 giu 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. Lo Strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni.
3. Quando le azioni sovvenzionate nell’ambito dello Strumento comportano l’acquisto o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’interoperabilità delle attrezzature per il controllo doganale acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell’Unione e, di conseguenza, il suo uso efficiente.
Storico versioni
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