Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 giu 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
2)
«controlli doganali»: i controlli doganali quali definiti all’, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013;
3)
«attrezzature per il controllo doganale»: le attrezzature destinate principalmente allo svolgimento di controlli doganali;
4)
«attrezzature mobili per il controllo doganale»: qualsiasi mezzo di trasporto che, oltre alle sue capacità mobili, è destinato a costituire un elemento delle attrezzature per il controllo doganale o è interamente equipaggiato con attrezzature per il controllo doganale;
5)
«manutenzione»: interventi preventivi, correttivi e predittivi, compresi controlli operativi e funzionali, assistenza, riparazione e revisione di un elemento delle attrezzature per il controllo doganale necessari per mantenere o ripristinare, alle condizioni di operabilità specificate per conseguire la sua vita utile massima, ma escluso l’aggiornamento;
6)
«aggiornamento»: gli interventi evolutivi necessari per portare un elemento esistente di attrezzatura per il controllo doganale divenuto obsoleto a condizioni specificate di operabilità all’avanguardia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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