Art. 17 · Disposizione transitoria

Art. 17

Disposizione transitoria

In vigore dal 24 giu 2021
Disposizione transitoria Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
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