Art. 12 · Sorveglianza e rendicontazione

Art. 12

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 24 giu 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire l’obiettivo generale e quello specifico di cui all’ sono elencati nell’allegato II. 2.   Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato II con riguardo agli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. 3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione. 4.   Se il costo di un elemento delle attrezzature per il controllo doganale supera 10 000 EUR al netto delle imposte, gli obblighi di rendicontazione di cui al paragrafo 3 comprendono almeno la comunicazione annuale alla Commissione delle seguenti informazioni: a) un elenco dettagliato delle attrezzature per il controllo doganale finanziate nell’ambito dello Strumento; b) informazioni sull’uso delle attrezzature per il controllo doganale, compresi i relativi risultati, e corroborate, se del caso, da statistiche pertinenti.
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