Art. 11 · Programma di lavoro

Art. 11

Programma di lavoro

In vigore dal 24 giu 2021
Programma di lavoro 1.   Lo Strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione volti a stabilire detti programmi di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   I programmi di lavoro mirano a conseguire gli obiettivi di cui all’ mediante le azioni di cui all’. I programmi di lavoro stabiliscono l’importo totale del piano di finanziamento per tutte le azioni. Inoltre, essi stabiliscono: a) per ciascuna azione: i) gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, in conformità dell’obiettivo generale e di quello specifico di cui all’; ii) una descrizione dei progetti da finanziare; iii) se del caso, un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione; e iv) il metodo di esecuzione e un calendario di esecuzione indicativo; b) per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all’. 4.   L’elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità delle autorità doganali. Tale valutazione delle necessità è basata su: a) una categorizzazione comune dei valichi di frontiera; b) una descrizione completa delle attrezzature per il controllo doganale disponibili; c) un elenco comune delle attrezzature per il controllo doganale che dovrebbero essere disponibili con riferimento alla categoria di valico di frontiera; e d) una stima del fabbisogno finanziario. La valutazione delle necessità è basata sulle azioni svolte nell’ambito del programma Dogana 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o nell’ambito del programma Dogana, ed è aggiornata periodicamente almeno ogni tre anni.
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