Art. 11
Programma di lavoro
In vigore dal 24 giu 2021
Programma di lavoro
1. Lo Strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a stabilire detti programmi di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. I programmi di lavoro mirano a conseguire gli obiettivi di cui all’ mediante le azioni di cui all’. I programmi di lavoro stabiliscono l’importo totale del piano di finanziamento per tutte le azioni. Inoltre, essi stabiliscono:
a)
per ciascuna azione:
i)
gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, in conformità dell’obiettivo generale e di quello specifico di cui all’;
ii)
una descrizione dei progetti da finanziare;
iii)
se del caso, un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione; e
iv)
il metodo di esecuzione e un calendario di esecuzione indicativo;
b)
per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all’.
4. L’elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità delle autorità doganali. Tale valutazione delle necessità è basata su:
a)
una categorizzazione comune dei valichi di frontiera;
b)
una descrizione completa delle attrezzature per il controllo doganale disponibili;
c)
un elenco comune delle attrezzature per il controllo doganale che dovrebbero essere disponibili con riferimento alla categoria di valico di frontiera; e
d)
una stima del fabbisogno finanziario.
La valutazione delle necessità è basata sulle azioni svolte nell’ambito del programma Dogana 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o nell’ambito del programma Dogana, ed è aggiornata periodicamente almeno ogni tre anni.
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