Art. 10 · Concessione, complementarità e finanziamenti combinati

Art. 10

Concessione, complementarità e finanziamenti combinati

In vigore dal 24 giu 2021
Concessione, complementarità e finanziamenti combinati 1.   Le sovvenzioni nell’ambito dello Strumento sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. 2.   Conformemente all’articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono attribuite senza invito a presentare proposte ai soggetti ammissibili a norma dell’ del presente regolamento. 3.   Un’azione che è stata finanziata nell’ambito dello Strumento può beneficiare anche di un contributo dal programma Dogana o da un altro programma dell’Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno. 4.   Il lavoro del comitato di valutazione di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all’articolo 188 di tale regolamento, in particolare sui principi di parità di trattamento e trasparenza di cui a tale articolo, nonché sul principio di non discriminazione. 5.   Il comitato di valutazione valuta le proposte sulla base dei criteri di attribuzione, tenendo conto, se del caso, della pertinenza dell’azione proposta rispetto agli obiettivi perseguiti, della qualità dell’azione proposta, del suo impatto, anche sotto il profilo economico, sociale e ambientale, nonché del relativo bilancio e della sua efficacia in termini di costi.
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