Art. 93 · Regole comuni per i pagamenti

Art. 93

Regole comuni per i pagamenti

In vigore dal 24 giu 2021
Regole comuni per i pagamenti 1.   Fatto salvo l’, paragrafi 5 e 6, e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento da parte della Commissione. 2.   Ciascun pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 95 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell’. 3.   Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l’importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione che approva il programma. 4.   Se il contributo dell’Unione si esplica in una delle forme previste all’, la Commissione non versa più dell’importo richiesto dallo Stato membro. 5.   Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera nessuno degli importi seguenti: a) il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento; b) il sostegno dei fondi versato o da versare ai beneficiari; c) l’importo richiesto dallo Stato membro. Al fine di calcolare il massimale di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo non si tiene conto degli importi rimborsati a norma dell’, paragrafo 5. 6.   Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 1o luglio 2021: a) lo Stato membro riceve un prestito dall’Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (52); b) lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell’ambito del meccanismo europeo di stabilità, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002, subordinatamente all’attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico; c) allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all’attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell’anno civile nel quale termina l’assistenza finanziaria. 7.   Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.
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