Art. 90
Prefinanziamento
In vigore dal 24 giu 2021
Prefinanziamento
1. La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma.
2. Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in rate annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti, come indicato nel seguito:
a)
2021: 0,5 %;
b)
2022: 0,5 %;
c)
2023: 0,5 %;
d)
2024: 0,5 %;
e)
2025: 0,5 %;
f)
2026: 0,5 %.
Se un programma è adottato dopo il 1o luglio 2021, le rate precedenti sono versate nell’anno di adozione.
3. In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.
4. In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI sono stabilite nei regolamenti specifici relativi ai fondi.
5. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per gli anni dal 2023 al 2026, in conformità dell’.
Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.
6. Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.
Storico versioni
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