Art. 90 · Prefinanziamento

Art. 90

Prefinanziamento

In vigore dal 24 giu 2021
Prefinanziamento 1.   La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma. 2.   Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in rate annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti, come indicato nel seguito: a) 2021: 0,5 %; b) 2022: 0,5 %; c) 2023: 0,5 %; d) 2024: 0,5 %; e) 2025: 0,5 %; f) 2026: 0,5 %. Se un programma è adottato dopo il 1o luglio 2021, le rate precedenti sono versate nell’anno di adozione. 3.   In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg. 4.   In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI sono stabilite nei regolamenti specifici relativi ai fondi. 5.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per gli anni dal 2023 al 2026, in conformità dell’. Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale. 6.   Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.
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