Art. 86 · Impegni di bilancio

Art. 86

Impegni di bilancio

In vigore dal 24 giu 2021
Impegni di bilancio 1.   La decisione di approvazione del programma in conformità dell’ costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico. Tale decisione specifica il contributo totale dell’Unione per fondo e per anno. Tuttavia, per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», è mantenuto un importo pari al 50 % del contributo per gli anni 2026 e il 2027 («importo di flessibilità») per programma in ciascuno Stato membro, importo che è definitivamente assegnato al programma solo dopo l’adozione della decisione della Commissione in seguito al riesame intermedio in conformità dell’. 2.   Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in rate annuali per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. 3.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all’adozione del programma da parte della Commissione.
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