Art. 63 · Ammissibilità

Art. 63

Ammissibilità

In vigore dal 24 giu 2021
Ammissibilità 1.   L’ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi. 2.   Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un’operazione PPP e pagate per l’attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029. Per i costi rimborsati a norma dell’, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029. 3.   Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all’, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi. Per il FSE+ le spese relative a operazioni possono essere assegnate a qualsiasi categoria di regioni del programma a condizione che l’operazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici del programma. Per il JTF le spese relative a operazioni contribuiscono all’attuazione del pertinente piano territoriale per una transizione giusta. 4.   Un’operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell’Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma 5.   Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità dell’, paragrafo 3. 6.   Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. Il presente paragrafo non si applica all’indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultra periferiche nel quadro del FEAMPA a norma dell’ del regolamento FEAMPA, né al sostegno fornito tramite i finanziamenti supplementari per le regioni ultra periferiche a norma dell’, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento. 7.   Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione. Per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF le spese diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma che si verifica quando è aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell’allegato I oppure, per il FEAMPA, per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici relativi ai fondi. Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l’ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale. 8.   Quando è approvato un nuovo programma, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione. 9.   Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti: a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione; b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma. L’importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.
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