Art. 49
Responsabilità dell’autorità di gestione
In vigore dal 24 giu 2021
Responsabilità dell’autorità di gestione
1. L’autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
2. L’autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web ‘unico di cui all’, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all’anno, con i dati indicativi seguenti:
a)
area geografica interessata dall’invito a presentare proposte;
b)
obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
c)
tipologia di richiedenti ammissibili;
d)
importo totale del sostegno per l’invito;
e)
data di apertura e chiusura dell’invito.
3. L’autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e aggiorna l’elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L’elenco contiene gli elementi seguenti:
a)
per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;
b)
se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;
c)
per le operazioni nell’ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (47);
d)
la denominazione dell’operazione;
e)
lo scopo dell’operazione e i risultati attesi o conseguiti;
f)
la data di inizio dell’operazione;
g)
la data prevista o effettiva di completamento dell’operazione;
h)
il costo totale dell’operazione;
i)
il fondo interessato;
j)
l’obiettivo specifico interessato;
k)
il tasso di cofinanziamento dell’Unione;
l)
l’indicatore di località o di geolocalizzazione per l’operazione e il paese interessati;
m)
per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;
n)
la tipologia di intervento dell’operazione in conformità dell’, paragrafo 2, lettera g).
I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.
4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all`, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.
5. Prima della pubblicazione, l’autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.
6. L’autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione, e che all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell’allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l’autorità di gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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