Art. 45 · Valutazione da parte della Commissione

Art. 45

Valutazione da parte della Commissione

In vigore dal 24 giu 2021
Valutazione da parte della Commissione 1.   La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità dell’articolo 128 del regolamento finanziario. 2.   La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031. Nel caso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA, tale valutazione si concentra in particolare sull’impatto sociale, economico e territoriale di tali fondi in relazione agli obiettivi strategici di cui all’, paragrafo 1. 3.   La Commissione pubblica i risultati della valutazione retrospettiva sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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