Art. 42 · Trasmissione di dati

Art. 42

Trasmissione di dati

In vigore dal 24 giu 2021
Trasmissione di dati 1.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione dei dati richiesti al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, che sono trasmessi elettronicamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell’allegato VII. Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l’ultimo entro il 31 gennaio 2030. Per le priorità che sostengono l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, i dati sono trasmessi annualmente entro il 31 gennaio. Il regolamento FSE+ può stabilire norme specifiche relativamente alla frequenza della raccolta e della trasmissione degli indicatori di risultato a più lungo termine. 2.   Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e, se applicabile, per categoria di regione e si riferiscono agli elementi seguenti: a) il numero di operazioni selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all’autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento; b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni. 3.   Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti: a) le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario; b) l’importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili; c) l’importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi; d) gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all’, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all’; e) il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali. 4.   I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati conservati elettronicamente di cui all’, paragrafo 1, lettera e), alla fine del mese precedente al mese di presentazione. 5.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul portale web di cui all’, lettera b), o sul sito web di cui all’, paragrafo 1.
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