Art. 21 · Preparazione e presentazione dei programmi

Art. 21

Preparazione e presentazione dei programmi

In vigore dal 24 giu 2021
Preparazione e presentazione dei programmi 1.   Gli Stati membri preparano, in cooperazione con i partner di cui all’, paragrafo 1, i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. 2.   Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo la presentazione dell’accordo di partenariato. Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o del pertinente regolamento specifico del fondo, a seconda di quale sia posteriore. 3.   Gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell’allegato V. Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell’allegato VI. 4.   Un eventuale rapporto ambientale, redatto conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46), è pubblicato sul sito web del programma di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
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