Art. 20.tit_1 · Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete

Art. 20.tit_1

Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete

In vigore dal 24 giu 2021
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1060:oj#art-20.tit_1