Art. 107 · Procedura di disimpegno

Art. 107

Procedura di disimpegno

In vigore dal 24 giu 2021
Procedura di disimpegno 1.   Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l’importo del disimpegno risultante da tali informazioni. 2.   Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l’importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni. 3.   Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di finanziamento modificato che riflette, per l’anno civile interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l’importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell’anno civile interessato. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l’anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell’anno civile interessato. 4.   La Commissione modifica la decisione che approva il programma entro il 31 ottobre.
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