Art. 59 · Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente

Art. 59

Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente

In vigore dal 24 giu 2021
Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente 1.   Al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento finanziario, è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale. 2.   Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio e sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte. Tutte le convenzioni di finanziamento entrano in vigore: a) alla data in cui sono firmate dall'ultima parte; o b) quando il paese terzo, paese partner o PTOM ha completato la procedura prevista per la ratifica in conformità del proprio quadro giuridico nazionale e ne ha informato la Commissione. 3.   La Commissione fornisce il progetto di convenzione di finanziamento all'atto dell'approvazione del programma esterno. Quando un programma Interreg coinvolge più di un paese terzo, paese partner o PTOM, almeno una convenzione di finanziamento è conclusa da entrambe le parti prima della data specificata al paragrafo 2. Gli altri paesi terzi, paesi partner o PTOM possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio. 4.   Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg interessato: a) può firmare anch'esso la convenzione di finanziamento; o b) firma, senza ritardo, una convenzione di attuazione con ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg interessato, stabilendo i diritti e gli obblighi reciproci relativamente all'attuazione e alla gestione finanziaria del programma. 5.   Una convenzione di attuazione firmata ai sensi del paragrafo 4, lettera b), riguarda almeno gli elementi seguenti: a) disposizioni dettagliate relative alle modalità di pagamento; b) gestione finanziaria; c) tenuta dei registri; d) obblighi di rendicontazione; e) verifiche, controlli e audit; e f) irregolarità e recuperi. 6.   Quando lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg decide di firmare la convenzione di finanziamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, tale convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di attuazione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento finanziario e non un accordo internazionale di cui agli articoli da 216 a 219 TFUE.
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