Art. 58
Appalti
In vigore dal 24 giu 2021
Appalti
1. Quando l'attuazione di un'operazione richiede che un beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori, si applicano le norme seguenti:
a)
se il beneficiario è situato in uno Stato membro ed è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell'Unione applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, esso applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;
b)
se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e, evitando ogni conflitto d'interessi, l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.
2. Per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi in tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli 178 e 179 del regolamento finanziario e all'allegato I, capo 3, punti da 36 a 41, dello stesso regolamento.
Storico versioni
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