Art. 42
Costi per consulenze e servizi esterni
In vigore dal 24 giu 2021
Costi per consulenze e servizi esterni
I costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un'entità pubblica o privata o da una persona fisica diversi dal beneficiario e da tutti i partner dell'operazione:
a)
studi o indagini (quali valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
b)
formazione;
c)
traduzioni;
d)
creazione, modifiche e aggiornamenti di sistemi informatici e siti web;
e)
promozione, comunicazione, pubblicità, articoli promozionali e attività o informazioni collegate a un'operazione o a un programma in quanto tali;
f)
gestione finanziaria;
g)
servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
h)
partecipazione a eventi (quali quote di iscrizione);
i)
servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
j)
diritti di proprietà intellettuale;
k)
verifiche ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e dell', paragrafo 1, del presente regolamento;
l)
costi per la funzione contabile a livello del programma ai sensi dell'articolo 76 del regolamento 2021/1060 e dell' del presente regolamento;
m)
costi di audit a livello del programma ai sensi degli articoli 78 e 81 del regolamento (UE) 2021/1060 e degli del presente regolamento;
n)
garanzie fornite da una banca o da un'altra istituzione finanziaria, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
o)
spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni; e
p)
altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1059:oj#art-42