Art. 39 · Costi per il personale

Art. 39

Costi per il personale

In vigore dal 24 giu 2021
Costi per il personale 1.   I costi per il personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo le modalità seguenti: a) a tempo pieno; b) a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile; c) a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; o d) su base oraria. 2.   I costi per il personale si limitano a quanto elencato di seguito: a) spese per retribuzioni connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un atto di impiego, abbia esso la forma di un contratto di lavoro o di una decisione di nomina, o dalla legge, e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni; b) ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), a condizione che tali costi: i) siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge; ii) siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e iii) non siano recuperabili dal datore di lavoro. In relazione alla lettera a) del primo comma, i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il partner Interreg in forza di un contratto diverso da un contratto di lavoro o di impiego possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto è considerato un atto di impiego. 3.   I costi per il personale possono essere rimborsati: a) conformemente all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, dimostrati dall'atto di impiego e dalle buste paga; o b) nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/1060; c) in base a un tasso fisso fino al 20 % dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; o d) in base a una tariffa oraria ai sensi dell', paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne i costi diretti per il personale relativi alle persone che lavorano con un incarico a tempo pieno nell'ambito dell'operazione o per le persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo. 4.   I costi per il personale relativi alle persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come: a) una percentuale fissa del costo del lavoro lordo a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060; o b) una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100% dell'orario di lavoro del dipendente. 5.   Per il personale di cui al paragrafo 1, lettera d), la tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dell'orario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1059:oj#art-39