Art. 37
Norme in materia di ammissibilità delle spese
In vigore dal 24 giu 2021
Norme in materia di ammissibilità delle spese
1. Un'operazione Interreg può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del rispettivo programma Interreg.
2. Fatte salve le regole in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 63 a 68 del regolamento (UE) 2021/1060, agli del regolamento (UE) 2021/1058 o al presente capo, compreso agli atti adottati in applicazione degli stessi, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti stabiliscono, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma Interreg solo per le categorie di spese non contemplate da dette disposizioni. Tali norme aggiuntive riguardano il programma Interreg nel suo complesso.
Tuttavia, se un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, tali regole aggiuntive sono adottate prima della pubblicazione degli inviti a presentare proposte. In tutti gli altri casi, le regole aggiuntive sono adottate prima della selezione delle operazioni.
3. Per questioni non disciplinate dalle regole in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 63 a 68 del regolamento (UE) 2021/1060, agli del regolamento (UE) 2021/1058 o al presente capo, comprese quelle figuranti negli atti adottati in applicazione degli stessi o nelle regole adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le norme nazionali dello Stato membro e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM in cui le spese sono sostenute.
4. Nel caso di una divergenza di pareri tra l'autorità di gestione e l'autorità di audit relativamente all'ammissibilità stessa di un'operazione Interreg selezionata nel quadro del relativo programma Interreg, prevale il parere dell'autorità di gestione, tenendo debito conto del parere del comitato di sorveglianza.
5. I PTOM non sono ammissibili al sostegno del FESR nel quadro di programmi Interreg, ma possono partecipare a tali programmi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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