Art. 33 · Relazione finale sulla performance

Art. 33

Relazione finale sulla performance

In vigore dal 24 giu 2021
Relazione finale sulla performance 1.   Ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sulla performance del proprio programma Interreg entro il 15 febbraio 2031. La relazione finale sulla performance è presentata utilizzando il modello stabilito conformemente all', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060. 2.   La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all', ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2, lettera d), del medesimo articolo. 3.   La Commissione esamina la relazione finale sulla performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi dalla ricezione delle osservazioni in merito alle misure adottate. La Commissione informa l'autorità di gestione dell'accettazione della relazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie da parte dell'autorità di gestione. Ove la Commissione non informi l'autorità di gestione entro i termini stabiliti, la relazione s'intende accettata. 4.   L'autorità di gestione pubblica la relazione finale sulla performance sul sito web di cui all', paragrafo 2.
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