Art. 31 · Riesame

Art. 31

Riesame

In vigore dal 24 giu 2021
Riesame 1.   La Commissione può organizzare un riesame volto ad esaminare la performance dei programmi Interreg. Il riesame può essere effettuato per iscritto. 2.   Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione, entro un mese, informazioni concise sugli elementi elencati all', paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti a disposizione degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, paesi partner e PTOM. 3.   Le conclusioni del riesame sono registrate in forma di verbale concordato. 4.   L'autorità di gestione dà seguito alle questioni sollevate dalla Commissione e, entro tre mesi dalla data del riesame, informa la Commissione delle misure adottate.
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