Art. 30 · Funzioni del comitato di sorveglianza

Art. 30

Funzioni del comitato di sorveglianza

In vigore dal 24 giu 2021
Funzioni del comitato di sorveglianza 1.   Il comitato di sorveglianza esamina: a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg; b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte; c) relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione ex ante elencati all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e il documento strategico di cui all', paragrafo 1, di tale regolamento; d) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle constatazioni; e) l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità; f) i progressi compiuti nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture; e g) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente. 2.   Oltre ai compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui all', il comitato di sorveglianza approva: a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione, ove richiesto, ai sensi dell', paragrafo 3, del presente regolamento, fatto salvo l', paragrafo 3, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060; b) il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso; c) le eventuali proposte di modifica del programma Interreg avanzate dall'autorità di gestione, compreso un trasferimento in conformità dell', paragrafo 5; e d) la relazione finale in materia di performance.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1059:oj#art-30