Art. 28
Comitato di sorveglianza
In vigore dal 24 giu 2021
Comitato di sorveglianza
1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che approva un programma Interreg a norma dell'.
2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.
Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo, previene ogni situazione di conflitto d'interessi durante la selezione delle operazioni Interreg e comprende disposizioni riguardanti i diritti di voto e le norme di partecipazione alle riunioni.
3. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.
4. L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e la sintesi dei dati e delle informazioni, comprese le decisioni, approvate dal comitato di sorveglianza sul sito web di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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