Art. 27 · Assistenza tecnica

Art. 27

Assistenza tecnica

In vigore dal 24 giu 2021
Assistenza tecnica 1.   L'importo dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è individuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell', paragrafo 3, lettera f), e non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico. 2.   L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso fisso applicando le percentuali stabilite al paragrafo 3 del presente articolo alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), del regolamento (UE) 2021/1060, a seconda dei casi. 3.   Le percentuali del contributo FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti: a) per i programmi di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: il 7 %; b) per i programmi transfrontalieri esterni di cooperazione sostenuti dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, per i programmi della componente B in cui il sostegno a carico del FESR è pari o inferiore al 50 % e per i programmi della componente D, sia per il contributo FESR che per uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: il 10 %; e c) per i programmi della componente B in cui il sostegno a carico del FESR è superiore al 50 % e per i programmi della componente C, sia per il contributo FESR che, se del caso, per uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: l'8 %. 4.   Per i programmi Interreg con una dotazione FESR totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l'importo risultante dall'applicazione della percentuale per l'assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio. 5.   Per i programmi Interreg la cui dotazione totale FESR è inferiore a 30 000 000 EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la percentuale risultante sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato a norma dell'.
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