Art. 25 · Fondi per piccoli progetti

Art. 25

Fondi per piccoli progetti

In vigore dal 24 giu 2021
Fondi per piccoli progetti 1.   Il contributo complessivo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione a fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera il 20 % della dotazione totale del programma Interreg. I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»). 2.   Il fondo per piccoli progetti costituisce un'operazione ai sensi dell', punto 4, del regolamento (UE) 2021/1060 che è gestita da un beneficiario, tenendo conto dei suoi compiti e della sua retribuzione. Il beneficiario è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT o un soggetto dotato di personalità giuridica. Il beneficiario seleziona i piccoli progetti attuati dai destinatari finali ai sensi dell', punto 18, del regolamento (UE) 2021/1060. Se il beneficiario non è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT, i piccoli progetti congiunti sono selezionati da un organismo composto da rappresentanti di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. 3.   Il documento che specifica le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all', paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario: a) stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente; b) applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi che evitino conflitti di interesse; c) valuti le domande di sostegno; d) selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto; e) sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060; e f) renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari finali che beneficiano dell'operazione. Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni stabilite all'. 4.   La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. 5.   I costi per il personale e gli altri costi corrispondenti alle categorie di costi di cui agli articoli da 39 a 43 generati a livello del beneficiario per la gestione di un fondo o fondi per piccoli progetti non superano il 20 % del costo totale ammissibile di tale fondo o fondi per piccoli progetti, rispettivamente. 6.   Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso fisso, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Qualora i costi totali di ciascun progetto non superino 100 000 EUR, l'importo del sostegno per uno o più piccoli progetti può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dal beneficiario che gestisce il fondo per piccoli progetti. Quando si ricorre al finanziamento a tasso fisso, le categorie di costi cui si applica il tasso fisso possono essere rimborsate conformemente all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.
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