Art. 20 · Sviluppo territoriale integrato

Art. 20

Sviluppo territoriale integrato

In vigore dal 24 giu 2021
Sviluppo territoriale integrato Per i programmi Interreg, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale responsabili della redazione delle strategie di sviluppo territoriale o locale elencate all' del regolamento (UE) 2021/1060, o coinvolti nella selezione delle operazioni da sostenere nel quadro di tali strategie conformemente all', paragrafo 5, di tale regolamento, o coinvolti in entrambi i processi rappresentano almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Qualora un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT attui un investimento territoriale integrato ai sensi dell' del regolamento (UE) 2021/1060, o un altro strumento territoriale ai sensi dell', primo comma, lettera c), di tale regolamento, può anche essere il beneficiario unico, ai sensi dell', paragrafo 6, del presente regolamento, purché all'interno dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT viga la separazione delle funzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1059:oj#art-20