Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 giu 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)
«beneficiario dell'IPA III»: un paese o territorio elencato nel pertinente allegato del regolamento IPA III;
2)
«paese terzo»: paese che non è uno Stato membro e che non riceve sostegno dai fondi Interreg o che contribuisce al bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione») mediante entrate con destinazione specifica esterna;
3)
«paese partner»: un beneficiario dell'IPA III o un paese o territorio che rientra, per i programmi Interreg A e B, nell'area di vicinato figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 o la Federazione russa o, per i programmi Interreg C e D, un paese o territorio che rientra in un'area geografica nel quadro dell'NDICI e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
4)
«entità giuridica transfrontaliera»: entità giuridica costituita a norma del diritto di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti;
5)
«organizzazione di integrazione e cooperazione regionali»: nel contesto della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, raggruppamento di paesi terzi o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune, cui possono appartenere anche gli Stati membri.
Ai fini del presente regolamento, quando il regolamento (UE) 2021/1060 fa riferimento ad uno «Stato membro», il riferimento deve essere inteso allo «Stato membro che ospita l'autorità di gestione», mentre quando tale regolamento fa riferimento a «ciascuno Stato membro» o agli «Stati membri», il riferimento è inteso agli «Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg».
Ai fini del presente regolamento, quando il regolamento (UE) 2021/1060 fa riferimento ai «Fondi» elencati all', paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento o al regolamento (UE) 2021/1058, si intende che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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