Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 24 giu 2021
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce le norme per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare (PTOM) od organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali. Il presente regolamento stabilisce altresì le disposizioni necessarie a garantire una programmazione efficace, anche in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo e di gestione finanziaria, dei programmi che rientrano nell'Interreg («programmi Interreg») sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Per quanto attiene al sostegno proveniente dallo strumento di assistenza preadesione (IPA III), dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e dal finanziamento a favore di tutti i PTOM per il periodo di programmazione 2021-2027 istituito sotto forma di programma dalla decisione 2013/755/UE (congiuntamente denominati «strumenti di finanziamento esterno dell'Unione») ai programmi Interreg, il presente regolamento stabilisce obiettivi specifici supplementari come anche l'integrazione di tali fondi nei programmi Interreg, i criteri per l'ammissibilità dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, insieme a determinate specifiche regole di attuazione. Per quanto attiene al sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (denominati congiuntamente «fondi Interreg») ai programmi Interreg, il presente regolamento stabilisce gli obiettivi specifici dell'Interreg come anche l'organizzazione dell'Interreg, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione. Il regolamento (UE) 2021/1060 e il regolamento (UE) 2021/1058 si applicano ai programmi Interreg, salvo quando diversamente disposto in modo specifico da tali regolamenti e dal presente regolamento o quando il regolamento (UE) 2021/1060 + possono applicarsi solo all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».
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