Art. 5
Ambito d’intervento del FESR
In vigore dal 24 giu 2021
Ambito d’intervento del FESR
1. Il FESR sostiene:
a)
gli investimenti in infrastrutture;
b)
le attività per la ricerca applicata e l’innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità;
c)
gli investimenti legati all’accesso ai servizi;
d)
gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;
e)
attrezzature, software e attività immateriali;
f)
le attività di creazione di reti, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, anche tra imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche;
g)
l’informazione, la comunicazione e gli studi; e
h)
l’assistenza tecnica.
2. Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno:
a)
se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i);
b)
se sostengono principalmente le misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii);
c)
se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione e nelle imprese a media capitalizzazione quali definite all’, punti 6 e 7, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) mediante strumenti finanziari; o
d)
se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione nell’ambito delle attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i).
3. Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 1, stabilito all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.
4. Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 2, stabilito all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), e dell’obiettivo specifico legato all’OS 4, stabilito alla lettera d), punto v), del medesimo comma, il FESR sostiene anche l’acquisto di forniture necessarie a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e a rafforzare la resilienza alle catastrofi.
5. Nell’ambito di Interreg, il FESR può sostenere anche:
a)
la condivisione di strutture e di risorse umane; e
b)
gli investimenti leggeri connessi e altre attività legate all’OS 4 nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1057.
6. Il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni, ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.
7. Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che i requisiti di cui al paragrafo 6 sono soddisfatti, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR.
8. La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’attuazione del paragrafo 6 e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR sia sufficiente per facilitare l’impiego del fondo in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove ritenuto opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui all’.
9. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione dei paragrafi 6, 7 e 8, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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