Art. 4 · Concentrazione tematica del sostegno del FESR

Art. 4

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

In vigore dal 24 giu 2021
Concentrazione tematica del sostegno del FESR 1.   Per quanto riguarda i programmi attuati nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR, diverse dall’assistenza tecnica, in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale o a livello di categoria di regione, conformemente ai paragrafi da 3 a 9. 2.   Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente. 3.   Gli Stati membri possono decidere di rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale o a livello di categoria di regione. Ciascuno Stato membro indica la propria scelta nel suo accordo di partenariato di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 Tale scelta si applica alle risorse totali del FESR di tale Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tutto il periodo di programmazione. 4.   Ai fini della concentrazione tematica a livello nazionale, gli Stati membri sono classificati in funzione del rapporto del reddito nazionale lordo («RNL»), come segue: a) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»); b) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE («gruppo 2»); c) quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE («gruppo 3»). Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2015 al 2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento. Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3. Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per gli Stati membri insulari che ricevono sostegno dal Fondo di coesione, questi ultimi sono classificati nel gruppo 3. 5.   Ai fini della concentrazione tematica a livello di categoria di regione, le regioni sono classificate in base alle categorie di regioni conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, come segue: a) regioni più sviluppate; b) regioni in transizione; c) regioni meno sviluppate. 6.   Gli Stati membri rispettano, a livello nazionale, i seguenti requisiti di concentrazione tematica: a) gli Stati membri del gruppo 1 o le regioni più sviluppate assegnano almeno l’85 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e all’OS 2 e almeno il 30 % all’OS 2; b) gli Stati membri del gruppo 2 o le regioni in transizione assegnano almeno il 40 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2; c) gli Stati membri del gruppo 3 o le regioni meno sviluppate assegnano almeno il 25 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2. Qualora uno Stato membro decida di rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le soglie stabilite al primo comma del presente paragrafo si applicano alle risorse del FESR di cui al paragrafo 1 complessivamente aggregate per tutte le regioni che rientrano nella categoria di regioni corrispondente. 7.   Qualora uno Stato membro assegni all’OS 2 più del 50 % delle sue risorse totali del Fondo di coesione diverse dall’assistenza tecnica, calcolate in seguito al trasferimento di cui all’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, escluse le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), del presente regolamento, l’assegnazione che supera il 50 % può essere presa in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Se uno Stato membro decide di rispettare la concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le risorse del Fondo di coesione prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica in conformità del primo comma sono allocate proporzionalmente alle diverse categorie di regioni sulla base della rispettiva quota della popolazione totale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri stabiliscono nel loro accordo di partenariato di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 se le risorse del Fondo di coesione debbano essere prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica per l’OS 2. 8.   Le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), sono programmate nell’ambito di una priorità dedicata. In deroga al paragrafo 6, il 40 % di tali risorse è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l’OS 1 di cui al paragrafo 6. Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 40 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l’OS 1 di cui al paragrafo 6. 9.   Le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), sono programmate nell’ambito di una priorità dedicata. In deroga al paragrafo 6, il 50 % di tali risorse del FESR è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l’OS 2 di cui al paragrafo 6. Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 50 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l’OS 2 di cui al paragrafo 6. 10.   I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/1060. 11.   Qualora la dotazione del FESR relativa all’OS 1, all’OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell’articolo 104 di detto regolamento, il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo non è riesaminato. 12.   Il presente articolo non si applica ai finanziamenti supplementari per le regioni nordiche scarsamente popolate di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2021/1060.
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