Art. 14
Regioni ultraperiferiche
In vigore dal 24 giu 2021
Regioni ultraperiferiche
1. L’ non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Questa dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all’articolo 349 TFUE.
2. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene:
a)
le attività rientranti nell’ambito d’intervento definito all’ del presente regolamento;
b)
in deroga all’ del presente regolamento, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all’articolo 349 TFUE.
La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell’esecuzione di obblighi e contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.
3. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sostiene:
a)
le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE;
b)
gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;
c)
le esenzioni fiscali e l’esenzione dagli oneri sociali;
d)
gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell’esercizio della potestà d’imperio.
4. In deroga all’, paragrafo 1, lettera c), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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