Art. 13 · Investimenti in materia di innovazione interregionale

Art. 13

Investimenti in materia di innovazione interregionale

In vigore dal 24 giu 2021
Investimenti in materia di innovazione interregionale 1.   Il FESR sostiene lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale. 2.   Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale sostiene la commercializzazione e l’espansione dei progetti nel settore dell’innovazione interregionale che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee. 3.   Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale comprende le due componenti seguenti, che sostengono in egual misura: a) un sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel settore dell’innovazione interregionale nei settori condivisi della specializzazione intelligente; b) un sostegno finanziario e consulenze nonché lo sviluppo di capacità per lo sviluppo delle catene di valore nelle regioni meno sviluppate. 4.   Fino a un massimo del 2 % delle risorse può essere destinato ad attività di apprendimento e valutazione, al fine di sfruttare e diffondere i risultati dei progetti sostenuti nell’ambito dei due elementi costitutivi. 5.   La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta. 6.   Nel suo lavoro, la Commissione è coadiuvata da un gruppo di esperti. Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e delle città e da rappresentanti delle imprese, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni della società civile. La composizione del gruppo di esperti mira a garantire l’equilibrio di genere. Il gruppo di esperti assiste la Commissione nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e nella preparazione degli inviti a presentare proposte. 7.   Nell’attuazione dello strumento, la Commissione garantisce il coordinamento e la sinergia con altri programmi e strumenti di finanziamento dell’Unione e in particolare con la sezione «Interreg C», quale definita all’, punto 3), del regolamento (UE) 2021/1059. 8.   Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale riguarda la totalità del territorio dell’Unione. I paesi terzi possono partecipare a questo strumento in conformità delle disposizioni di cui agli del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) («regolamento Orizzonte Europa»).
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