Art. 11 · Sviluppo urbano sostenibile

Art. 11

Sviluppo urbano sostenibile

In vigore dal 24 giu 2021
Sviluppo urbano sostenibile 1.   Per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato basato su strategie di sviluppo locale di tipo territoriale o partecipativo in conformità rispettivamente dell’articolo 29 o 32 del regolamento (UE) 2021/1060, concentrate sulle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento. Si presta particolare attenzione ad affrontare le sfide ambientali e climatiche, in particolare la transizione verso un’economia climaticamente neutra entro il 2050, a sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione e a sostenere lo sviluppo delle aree urbane funzionali. In tale contesto, le risorse per lo sviluppo urbano sostenibile programmate nell’ambito delle priorità corrispondenti agli OS 1 e 2 contano ai fini del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui all’. 2.   Almeno l’8 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», diverse dall’assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060. Le autorità o gli organismi territoriali interessati selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32 paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060. I programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1060. 3.   La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 del presente articolo è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/1060. 4.   Qualora la dotazione del FESR sia ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell’articolo 104 di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo non è riesaminato.
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