Art. 8
Rispetto della Carta
In vigore dal 24 giu 2021
Rispetto della Carta
1. Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.
2. In conformità dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri assicurano l'esame efficace delle denunce. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interessi di presentare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta.
3. Qualora constati una violazione della Carta, la Commissione tiene conto della gravità della violazione nello stabilire le misure correttive da applicare in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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