Art. 41 · Disposizioni transitorie per la componente EaSI

Art. 41

Disposizioni transitorie per la componente EaSI

In vigore dal 24 giu 2021
Disposizioni transitorie per la componente EaSI 1.   Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1296/2013 si intendono fatti al presente regolamento. 2.   La dotazione finanziaria per l'attuazione della componente EaSI può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il FSE+ e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1296/2013. 3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all', paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027. 4.   I rimborsi provenienti da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1296/2013 sono investiti negli strumenti finanziari dell'«ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze» di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/523. 5.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
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