Art. 4 · Obiettivi specifici del FSE+

Art. 4

Obiettivi specifici del FSE+

In vigore dal 24 giu 2021
Obiettivi specifici del FSE+ 1.   Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di «un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all', lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060 a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro; c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti; d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute; e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati; f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità; g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale; h) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati; i) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti; j) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom; k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata; l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori; m) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale. 2.   Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il FSE+ mira a contribuire al conseguimento degli altri obiettivi strategici di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare gli obiettivi relativi a: a) un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente e per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di reti e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale, centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, e il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale; b) un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il miglioramento del livello delle competenze per tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia. 3.   Ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi, il FSE+ può sostenere: a) il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive; b) l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente. 4.   Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+. 5.   La Commissione monitora l'attuazione del paragrafo 3 del presente articolo e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+ sia sufficiente per facilitare l'impiego del sostegno a carico del FSE+ in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica stabiliti all', a eccezione del requisito di concentrazione tematica specificato all', paragrafi 5 e 6.
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