Art. 36 · Informazione, comunicazione e pubblicità

Art. 36

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 24 giu 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla componente EaSI, sulle azioni svolte a titolo della componente EaSI e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate alla componente EaSI contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1 e all'.
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