Art. 34 · Valutazione

Art. 34

Valutazione

In vigore dal 24 giu 2021
Valutazione 1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale. 2.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia della componente EaSI, sulla base delle informazioni sufficienti disponibili sulla sua attuazione. La Commissione valuta la performance del programma a norma dell' del regolamento finanziario, in particolare l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'Unione, anche rispetto ai principi orizzontali di cui all' del presente regolamento, e misura, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della componente EaSI. La valutazione intermedia è basata sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti a norma dell', al fine di apportare gli eventuali adeguamenti necessari alle priorità di azione e di finanziamento. 3.   Entro il 31 dicembre 2031, al termine del periodo di attuazione, la Commissione effettua una valutazione finale della componente EaSI. 4.   La Commissione presenta le conclusioni delle valutazioni intermedia e finale, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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