Art. 28 · Principi orizzontali

Art. 28

Principi orizzontali

In vigore dal 24 giu 2021
Principi orizzontali 1.   La Commissione provvede affinché la parità di genere, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione delle operazioni sostenute dalla componente EaSI. 2.   La Commissione adotta le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, originale razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione delle operazioni sostenute dalla componente EaSI. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione della componente EaSI si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.
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