Art. 23 · Indicatori e rendicontazione

Art. 23

Indicatori e rendicontazione

In vigore dal 24 giu 2021
Indicatori e rendicontazione 1.   Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato III, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Tali priorità possono utilizzare anche indicatori specifici per programma. 2.   Sono fissati valori di riferimento degli indicatori di risultato comuni e specifici per programma. 3.   Le autorità di gestione trasmettono due volte alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali relativa al sostegno ricevuto dal FSE+ e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale, svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale prima trasmissione avrà luogo entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2028. 4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare gli indicatori di cui all'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui all'allegato III.
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