Art. 21
Ammissibilità delle operazioni
In vigore dal 24 giu 2021
Ammissibilità delle operazioni
1. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a titolo gratuito.
2. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti gratuitamente.
Storico versioni
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