Art. 21 · Ammissibilità delle operazioni

Art. 21

Ammissibilità delle operazioni

In vigore dal 24 giu 2021
Ammissibilità delle operazioni 1.   I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a titolo gratuito. 2.   I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti gratuitamente.
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