Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 giu 2021
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «apprendimento permanente»: l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili; 2) «cittadino di paese terzo»: una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata; 3) «assistenza materiale di base»: i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico; 4) «gruppo svantaggiato»: un gruppo di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme; 5) «competenze chiave»: le conoscenze, le capacità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi fase della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ossia l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità; la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale e il pensiero critico; 6) «persone indigenti»: le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e i senzatetto, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche; 7) «destinatari finali»: le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all', paragrafo 1, punto m); 8) «innovazione sociale»: un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa; 9) «misura di accompagnamento»: un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare; 10) «sperimentazione sociale»: un intervento programmatico che mira a offrire una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuato su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o attuata su scala più ampia in caso di risultati positivi; 11) «partenariato transfrontaliero»: una struttura di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, parti sociali o società civile situate in almeno due Stati membri; 12) «microimpresa»: un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR; 13) «impresa sociale»: un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, incluse le imprese dell'economia sociale, o una persona fisica che: a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui un'impresa sociale è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile, anche eventualmente un impatto di carattere ambientale, anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali; b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite che garantiscono che la distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo sociale primario; c) è gestita in modo imprenditoriale, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i clienti e i pertinenti portatori di interessi coinvolti dalle sue attività; 14) «valore di riferimento»: un valore utilizzato per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per programma, e basato su interventi simili in corso o passati; 15) «costo per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base»: i costi effettivi che sono connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e che non si limitano al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base; 16) «microfinanza»: comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, per esempio quelli forniti sotto forma di consulenza, formazione e tutoraggio individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito; 17) «operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all', punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; 18) «soggetto giuridico»: una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario; 19) «indicatore comune di risultato immediato»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante ha abbandonato l'operazione; 20) «indicatore comune di risultato a lungo termine»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione. 2.   Le definizioni stabilite all' del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
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