Art. 7
Accesso condizionato alle risorse
In vigore dal 24 giu 2021
Accesso condizionato alle risorse
1. Se uno Stato membro non si è impegnato a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, è messo a disposizione per la programmazione e incluso nelle priorità solo il 50 % delle dotazioni annuali per tale Stato membro stabilite conformemente all', paragrafo 4, e all', paragrafo 3.
In deroga all', paragrafo 1, del presente regolamento, il restante 50 % delle dotazioni annuali non è incluso nelle priorità. In tali casi, i programmi sostenuti dal JTF e presentati in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/1060 includono solo il 50 % delle dotazioni annuali del JTF riportati nella tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), di tale regolamento. La tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), di detto regolamento distingue le dotazioni disponibili per la programmazione dalle dotazioni che non devono essere programmate.
2. La Commissione approva i programmi contenenti una priorità del JTF, o qualsiasi modifica a essi apportata, solo se sono rispettati i requisiti stabiliti nella parte di dotazione programmata in conformità del paragrafo 1.
3. Non appena si impegna a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica di ciascun programma sostenuto dal JTF in conformità dell'articolo 24, del regolamento (UE) 2021/1060 e includere le dotazioni non programmate che non sono state disimpegnate.
4. Gli impegni di bilancio sono assunti sulla base della tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060. Gli impegni relativi alle dotazioni non programmate non sono utilizzati per i pagamenti e non sono inclusi nella base di calcolo del prefinanziamento in conformità dell'articolo 90 di detto regolamento fino a quando essi non sono resi disponibili per la programmazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
In deroga all'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 in assenza, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2022, dell'impegno dello Stato membro di conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, gli impegni di bilancio per l'anno precedente che si riferiscono a dotazioni non programmate sono integralmente disimpegnati nell'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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