Art. 6 · Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole

Art. 6

Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole

In vigore dal 24 giu 2021
Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole Nell'elaborare i rispettivi piani territoriali per una transizione giusta conformemente all', paragrafo 1, gli Stati membri tengono in particolare considerazione la situazione delle isole e delle regioni ultraperiferiche che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, tenendo conto delle loro necessità specifiche riconosciute negli articoli 174 e 349 TFUE. Quando includono tali territori nei rispettivi piani territoriali per una transizione giusta, gli Stati membri stabiliscono l'importo specifico assegnato a tali territori con la relativa giustificazione, tenendo conto delle sfide specifiche di detti territori.
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