Art. 4
Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa
In vigore dal 24 giu 2021
Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa
1. Le misure di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del presente regolamento con un importo di 10 000 000 000 EUR a prezzi 2018 di cui all'articolo 109, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 e fermo restando l', paragrafi 3, 4, 7 e 9, del regolamento (UE) 2020/2094.
Tale importo è considerato «altre risorse» di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. Come previsto all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è reso disponibile per gli impegni di bilancio nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per gli anni dal 2021 al 2023, in aggiunta alle risorse di cui all', come segue:
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2021: 2 000 000 000 EUR;
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2022: 4 000 000 000 EUR;
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2023: 4 000 000 000 EUR.
È altresì messo a disposizione, a titolo delle risorse di cui al primo comma, un importo di 15 600 000 EUR a prezzi 2018 per le spese amministrative.
3. La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è stabilita nella decisione della Commissione di cui all', paragrafo 4, secondo le dotazioni di cui all'allegato I.
4. In deroga all', paragrafo 3, del regolamento finanziario, le regole di disimpegno di cui al titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano agli impegni di bilancio riguardanti le risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all', paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, tali risorse non sono utilizzate per un programma o un'azione successivi.
5. I pagamenti ai programmi sono imputati all'impegno aperto meno recente del JTF, iniziando in primo luogo con gli impegni dalle risorse di cui al paragrafo 1, primo comma, fino al loro esaurimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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